L’indennità di accompagnamento è destinata alle persone che si trovano in una condizione di minoranza psicologica e fisica che sia stata accertata, e viene concessa a prescindere dalla situazione reddituale e dall’età anagrafica. Essa riguarda, in particolare, le persone con bisogno di assistenza continua (i cosiddetti invalidi civili) e i soggetti non deambulanti privi del sostegno di un accompagnatore. La condizione di minorazione è considerata tale se il soggetto che richiede l’indennità non è in grado di svolgere le normali azioni di vita quotidiana senza assistenza: la nutrizione, l’igiene personale, l’orientamento nel tempo e nello spazio, la realizzazione di movimenti essenziali, e così via.
Qual è l’importo dell’indennità di accompagnamento
Dopo che è stato appurato il possesso dei requisiti per ricevere l’indennità di accompagnamento, la corresponsione del beneficio ha una durata di 12 mesi che decorre dal primo giorno del mese seguente a quello in cui la domanda è stata presentata, a meno che le commissioni sanitarie non indichino una data diversa nel verbale di riconoscimento di invalidità civile che viene trasmesso all’istituto di previdenza. L’importo è, per il 2021, di 522 euro e 10 centesimi; la somma non è reversibile ai superstiti, dal momento che la prestazione è correlata allo stato di salute del soggetto che la richiede, ed è esente da Irpef. Nel caso in cui il soggetto venga ricoverato per più di 29 giorni a totale carico dello Stato, è prevista la sospensione del pagamento dell’indennità.
Che cosa serve per ottenere l’indennità
Per inoltrare la richiesta di indennità c’è bisogno di un certificato medico introduttivo che deve essere fornito dal medico di base. Affinché la prestazione economica possa essere riconosciuta, infatti, è indispensabile che vengano accertati i requisiti sanitari previsti: la procedura prevede di inoltrare la domanda apposita usando il servizio Inps dedicato. Conseguito il certificato medico introduttivo, dotato di codice, si può fare richiesta per usufruire della prestazione economica; a questo scopo ci si può avvalere del portale Inps o si può fare riferimento ad associazioni di categoria dei disabili ed enti di patronato in qualità di intermediari autorizzati, tramite i loro servizi telematici.
L’esame della domanda
La richiesta viene, quindi, esaminata, e l’iter comprende che il soggetto richiedente si sottoponga, presso la Commissione della propria Asl, a una visita medica di accertamento. Nel caso in cui egli non sia in condizioni di essere trasportato, si può richiedere una visita domiciliare, ma la domanda in tal senso deve essere inoltrata non oltre i 5 giorni precedenti la data che è stata indicata dalla Commissione. Dopo che la richiesta è stata verificata sia dal punto di vista amministrativo che a livello sanitario, l’Inps fornisce il responso via posta elettronica certificata, se l’utente dispone di un indirizzo, o con raccomandata con ricevuta di ritorno. Fino alla conclusione dell’iter in corso, non si può presentare due volte la richiesta per la stessa prestazione, a meno che non si verifichi un aggravamento di patologie di natura oncologica. Nel caso dei minori che hanno diritto a un’indennità di accompagnamento che compiono 18 anni, non c’è bisogno di inoltrare una nuova richiesta o di sottoporsi ad altri accertamenti di natura sanitaria.
Si può lavorare se si usufruisce dell’indennità?
L’indennità di accompagnamento è compatibile con le indennità di accompagnamento per i ciechi parziali o totali (si parla, in questo caso, di soggetti pluriminorati) e può essere cumulata con altre pensioni; è compatibile, inoltre, con lo svolgimento di un lavoro, autonomo o dipendente. Il diritto all’indennità per le persone con più di 65 anni è garantito se vengono riscontrate persistenti difficoltà nello svolgimento di azioni ritenute normali per persone della stessa età. Non sono compatibili con questo tipo di indennità le prestazioni simili previste per cause di guerra, lavoro o servizio: il richiedente, in ogni caso, può decidere di usufruire del trattamento più vantaggioso sul piano economico.
La condizione di minoranza
Si parla di condizione di minoranza nel momento in cui il soggetto non è in grado di svolgere le azioni della vita quotidiana che possono essere svolte in autonomia da persone della stessa età a meno che non riceva assistenza. È garantito il riconoscimento della prestazione agli italiani e agli stranieri dei Paesi Ue, a condizione che siano registrati all’anagrafe del Comune in cui risiedono. Anche gli stranieri dei Paesi extra Ue possono ottenere l’indennità, a condizione che abbiano il permesso di soggiorno almeno da un anno e che dispongano di una residenza abituale e stabile sul territorio italiano. I neo diciottenni, infine, sono tenuti a fornire il modello AP70, che corrisponde alla documentazione richiesta per la verifica del possesso delle caratteristiche economiche che rientrano tra i requisiti indicati dalla legge in vigore, fermo restando che – come si è detto – il diritto alla pensione prevista per i maggiorenni inabili scatta in automatico al compimento dei 18 anni.